Sicurezza

La normativa sui generatori: messa in servizio (DM 329/2004), verifiche periodiche (allegato VII Dlgs 81/08) e conduzione (DM 94/2020)

July 3, 2024
3
min
Scritto da:
Elisa Slanzi
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I generatori di vapore e di acqua surriscaldata sono attrezzature che appartengono al gruppo GVR “Gas, Vapore, Riscaldamento” (DM 11.04.2011):

  • un generatore di vapore d’acqua è un’attrezzatura destinata alla produzione di vapore acqueo, saturo o surriscaldato, a partire da acqua allo stato liquido, alla quale può essere fornito calore di combustione o di recupero;
  • i generatori di acqua surriscaldata, invece, producono acqua calda sotto pressione a una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica.

Il DM 94 del 07/08/2020 ha introdotto alcune importanti novità in tema di “abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore”, andando a superare il vecchio DM 01/03/1974.

Importanti per le aziende sono le disposizioni relative alle esenzioni dall’abilitazione della conduzione di alcuni generatori di vapore che possono essere richieste all’INAIL tramite portale telematico CIVA.

Di seguito uno schema esplicativo riferito agli adempimenti previsti dalla normativa:

Il datore di lavoro che esercisce un generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata (in funzione delle caratteristiche di cui sopra) deve:

1. dare comunicazione di messa in servizio all’INAIL (tramite CIVA) che provvede all’immatricolazione dell’impianto.

2. richiedere la prima delle verifiche periodiche all’INAIL dopo due anni dalla dichiarazione di messa in servizio;

3. richiedere ogni due anni le verifiche periodiche successive alla prima ai Soggetti Abilitati;

4. comunicare all’INAIL l’eventuale cessazione dell’esercizio, trasferimento di proprietà o spostamento;

5. conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate da esibire ai soggetti incaricati alla verifica (tali verbali devono seguire l’attrezzatura nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento).

Le periodicità a cui sono soggetti i generatori, secondo quanto disposto dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 sono le seguenti:

  • Verifica di funzionamento: BIENNALE
  • Visita interna: BIENNALE
  • Verifica di integrità: DECENNALE

Ove la verifica evidenzi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve ordinare il divieto d’uso dell’attrezzatura. La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste comporta la messa fuori esercizio dell’attrezzatura, sino all’effettuazione della verifica.

Inoltre la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall’allegato VII risultano trascorsi, all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si deve richiedere l’effettuazione della verifica periodica prima del suo riutilizzo.

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