Ambiente

Emissioni in atmosfera di sostanze pericolose

September 10, 2024
5
min
Scritto da:
Gabriele Bosetti
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Il D.lgs. 30 luglio 2020, n.102 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 inserendo in particolare il comma 7/bis dell’art.271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione e alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia:

  • le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) ad esempio: formaldeide, benzene, metacrilato, isocianati, triossido di cromo, composti di piombo e nichel…;
  • le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili;
  • le sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Reg. REACH (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

I Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni (ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 o AUA)  e delle installazioni soggette ad AIA, in cui le sostanze di cui sopra sono utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, devono effettuare una verifica dell’utilizzo di tali sostanze ed eventualmente inviare all’autorità competente una relazione con la quale:

  • si analizza la disponibilità di alternative
  • si considerano i rischi;
  • si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La D.g.r. XI/4837 del 07/06/2021 richiede che il gestore trasmetta la suddetta relazione entro 3 anni da qualsiasi aggiornamento normativo che comporti un cambio di classificazione delle materie prime utilizzate. Considerato che in data 01/10/2021 è entrato in vigore l’aggiornamento “ATP14” del Regolamento CLP, il gestore dovrà trasmettere l’eventuale aggiornamento della relazione ai sensi dell’art. 271 c7/bis entro il 01/10/2024.

I gestori degli impianti interessati dovranno quindi verificare le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, individuare le materie prime soggette alle disposizioni dell’art. 271 c7/bis e, se necessario, trasmettere la relazione di cui ai punti precedenti.

Ecosphera è a disposizione per fornire un eventuale supporto alla predisposizione della verifica delle materie prime utilizzate e per l’eventuale redazione della relazione. Non esitate a contattarci!