Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024 n.19, della Legge 29 Aprile n.56 conversione in legge, con modifiche, del Decreto Legge 2 Marzo 2024 n. 19, si modifica il sistema di qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili come individuato dal T.U. D. Lgs. 81/08 a partire dal 01/10/2024 con la nuova PATENTE A CREDITI.
Sono esclusi dalla nuova qualifica tutti coloro che effettuano solo forniture di materiali o prestazioni di natura intellettuale; inoltre al comma 15 si precisa che non sono tenute al possesso della patente “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
La patente viene rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale, a seguito di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.455) del possesso dei seguenti requisiti :
1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. adempimento degli obblighi formativi per tutte le figure, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
3. possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva in corso di validità);
4. possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. possesso del DURF ovvero della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. avvenuta designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), nei casi previsti dalla normativa vigente”.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
La patente può essere revocata se la dichiarazione risulta non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati, a seguito di accertamento successivo al rilascio.
La patente può essere sospesa se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.
Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca/sospensione.
Il punteggio della patente subisce delle “decurtazioni” correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
Sono previste delle sanzioni amministrative alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, di entità pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.